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DEFIBRILLATORI, ASD, DECRETI E CHI PIù NE HA PIù NE METTA.

  • Livia
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03 Mar 2018 13:44 #4279 par Livia
Ogni norma va letta in un determinato modo, non c’è dubbio normativo che le asd del Windsurf siano esentate dal possesso del defibrillatore, fermo restando che questo è d’obbligo esclusivamente durante le gare.
A presto in acqua.

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03 Mar 2018 13:14 #4278 par ita4012
Ciao Livia. Come qualcuno ricorderà, qualche anno fa tentammo di creare e gestire una nostra ASD, per promuovere il windsurf.

I tanti adempimenti amministrativi e legali, tra cui anche la questione dei defibrillatori (all'epoca spesso mi sentivo con Guelfo per consigli), alla fine, ci indussero a chiudere l'ASD, viste anche le poche risorse umane disponibili a gestirne l'organizzazione.

La questione del defibrillatore fu un incubo...., perchè la prima versione della normativa, prevedeva l'obbligo per quasi tutte le ASD, a prescindere dal tipo di sport promosso, e dal luogo dove si svolgevano le attività. Per noi ad esempio, emerse l'assurdità dell'obbligo, in quanto non è possibile impiegare un defibrillatore su persone bagnate.... E non puoi aspettare che uno che sta avendo un infarto si asciughi....

La problematica venne gestita all'Italiana, con una serie di proroghe infinite, per rinviare di affrontare a dovere la questione.

Avevo già notato anch'io (anche se la nostra ASD ormai è stata sciolta) l'ultima versione della normativa, che mi sembra aver previsto un'applicazione più ragionevole dell'obbligo, anche se la definizione di impianti sportivi rimane un po' troppo ampia (e potrebbe applicarsi anche ad uno spot acquatico dove un'asd svolge la propria attività).

Grazie, comunque, per le indicazioni.

Ciao. Fabio

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  • Livia
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28 Fév 2018 16:45 #4277 par Livia
Riporto per le persone cui possa interessare una sintesi del'ultima, ed attualmente vigente, normativa in tema di obbligo di possesso di defibrillatori per le asd, che ad oggi è previsto solo per le asd che svolgano gare/manifestazioni sportive all'interno di impianti sportivi;
la definizione normativa di impianti sportivi è: "Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive.".
In estrema sintesi le asd sono tenute ad avere un defibrillatore durante le gare da loro organizzate e se all'interno degli impianti sportivi;
per una più rapida comprensione, ho evidenziato in rosso, con un certo impegno sostituendomi al lettore "non addetto ai lavori", le parti rilevanti.

• DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 26 giugno 2017 (in Gazz. Uff., 28 giugno 2017, n. 149). - Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER LO SPORT

Considerato che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 24 aprile 2013, si sono manifestate alcune difficoltà' interpretative in ordine alle modalità applicative delle linee guida di cui allegato E del predetto decreto;
Ritenuto di dover precisare ed integrare le linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013, con riferimento sia alle modalità di assolvimento dell'onere della dotazione e manutenzione del defibrillatore automatico, sia all'obbligo di garantire la presenza di una persona debitamente formata all'utilizzo dello stesso nel corso delle gare, nonchè con riferimento alle attivita' sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi;
Sentito il CONI;
Decreta:


ARTICOLO N.1
Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche

Art. 1
1. L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita
di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni: a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall'articolo 2 del decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 (Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive) e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata; b) qualora sia presente una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.

ARTICOLO N.2
Obblighi

• Art. 2
1. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di accertare, prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013.
2.. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le società sportive dilettantistiche che utilizzano l'impianto sportivo devono assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013.
ARTICOLO N.3
Inadempimento dell'obbligo

• Art. 3
1. La mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata determina l'impossibilita' di svolgere le attività di cui all'articolo 1.

ARTICOLO N.4
Attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio e ATTIVITÀ SPORTIVE SVOLTE AL DI FUORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

• Art. 4

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle gare organizzate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche: a) relative alle attività sportive di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonché a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell'allegato A al presente decreto; b) al di fuori degli impianti sportivi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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